Art. 2.

      1. Le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di matrimonio si applicano indipendentemente dal sesso dei contraenti il matrimonio medesimo.
      2. Nelle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, le parole: «marito e moglie», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «i coniugi».